La revisione dell’auto è un obbligo previsto dal Codice della Strada per garantire la sicurezza del veicolo e il rispetto delle normative ambientali. Ma cosa succede se si dimentica la scadenza? Si può circolare qualche giorno in più? E quali sono le sanzioni previste?
In questo articolo rispondiamo a tutte le domande più comuni sulla revisione scaduta, con informazioni chiare, dettagliate e aggiornate alle ultime circolari del Ministero dei Trasporti.
Revisione auto scaduta: quanti giorni di tolleranza?
Una delle domande più frequenti riguarda la presenza o meno di un periodo di tolleranza dopo la scadenza della revisione. Il Codice della Strada, all’art. 80 comma 14, stabilisce che:
“Chiunque circola con un veicolo che non sia stato sottoposto nei termini prescritti alle visite di revisione è soggetto alla sanzione amministrativa…”
Ma cosa si intende per “termini prescritti”?
Secondo la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79260 del 7 agosto 2003, la revisione deve essere effettuata:
“entro il mese corrispondente alla scadenza risultante dalla carta di circolazione”.
In altre parole, non viene indicata una data precisa, ma si considera valido tutto il mese di scadenza. Se, ad esempio, la revisione del tuo veicolo scade il 15 giugno, puoi circolare fino al 30 giugno senza problemi.
La prenotazione non sostituisce la revisione
Un errore comune è pensare che basti avere prenotato la revisione per poter circolare anche dopo la scadenza. In realtà, la sola prenotazione non è sufficiente.
Anche questo è stato chiarito dal Ministero con la Circolare n. 88/2001, che specifica che la prenotazione non esonera dall’obbligo di revisione, a meno che la Motorizzazione stessa abbia fissato l’appuntamento e non sia stato possibile effettuarlo prima per cause a lei imputabili.
In tutti gli altri casi, se la revisione è scaduta e non ancora effettuata, il veicolo non può circolare.
Mancata revisione per dimenticanza: cosa fare?
Se ti accorgi che la tua revisione è scaduta, non usare l’auto su strada pubblica. La soluzione migliore è prenotare immediatamente la revisione presso un centro autorizzato e, se necessario, trasportare il veicolo con un carro attrezzi.
Per evitare dimenticanze future, molte officine – come Autovalle – offrono un comodo servizio promemoria gratuito: ti avvisiamo con anticipo quando è il momento di prenotare, così non rischi di trovarti fuori regola.
Sanzioni per revisione scaduta
Chi viene sorpreso alla guida con la revisione scaduta rischia una multa da 173 a 694 euro (art. 80 CdS).
Se si circola con la revisione scaduta più volte o si viene fermati in occasione di un controllo straordinario (come i blocchi per l’inquinamento), la sanzione può raddoppiare, e può scattare anche il fermo amministrativo del veicolo fino all’effettuazione della revisione.
Inoltre, in caso di incidente stradale, l’assicurazione può rivalersi sul conducente se il veicolo non era in regola con la revisione, ritenendo il mezzo non idoneo alla circolazione.
Conclusione
La revisione auto non è solo un obbligo, ma un’importante tutela per la tua sicurezza e per quella degli altri. Non ci sono giorni di tolleranza oltre la fine del mese di scadenza: se la tua revisione è in scadenza o è già scaduta, non aspettare oltre. Contattaci subito: da Autovalle puoi prenotare la revisione in pochi minuti e contare su tempi rapidi, puntualità e promemoria dedicati.
Viaggiare in regola è semplice, se sai a chi affidarti.
FAQ – Domande frequenti
Revisione e tagliando: quale è la differenza?
La revisione è un obbligo di legge previsto dall’art. 80 del Codice della Strada, a cui sono tenuti tutti i veicoli che circolano su strada pubblica. Essa consiste in una serie di controlli tecnici volti a verificarne l’idoneità alla circolazione, garantendo il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale e inquinamento atmosferico.
Il tagliando, invece, riguarda la manutenzione periodica del veicolo, necessaria per preservarne l’efficienza, mantenere il livello delle prestazioni e garantire la sicurezza nel tempo. La scadenza degli interventi manutentivi è stabilita dalle case costruttrici, solitamente in base ai chilometri percorsi dal veicolo.
Quando eseguire la revisione? Con che frequenza devo sottoporvi l’auto?
La prima revisione ministeriale di un veicolo nuovo deve essere eseguita al compimento del 4° anno di vita, calcolato a partire dalla data di prima immatricolazione, indicata alla voce (B) in prima pagina della carta di circolazione.
Dopo la prima revisione, il controllo ministeriale deve essere effettuato con cadenza biennale, contando dal mese e dall’anno dell’ultima revisione effettuata.
Ad esempio, se un autoveicolo è stato revisionato a ottobre 2020, sarà necessario eseguire la revisione successiva a ottobre 2022; ai fini del calcolo si considerano infatti solo mese e anno, non il giorno esatto.
La cadenza diventa annuale solo per alcuni veicoli specifici, come quelli con massa superiore a 3,5 tonnellate o destinati al trasporto pubblico di persone.
Quali documenti occorre portare per effettuare la revisione?
È fondamentale presentare sempre la carta di circolazione originale al momento della revisione.
Se invece è in corso la pratica di aggiornamento della carta, è necessario portare con sé tutti i documenti relativi agli accessori installati sul veicolo, come impianti GPL o metano, ganci traino, certificati ATP e simili.
Attenzione: non sono ammesse fotocopie, solo documentazione originale valida.
Cosa accade se l’auto non passa la revisione?
Durante la revisione può accadere che l’ispettore rilevi parametri tecnici non conformi agli standard previsti dalla normativa vigente. In questi casi, il veicolo non supera il controllo e viene attribuito uno dei seguenti esiti:
🔧 ESITO “RIPETERE”
Il veicolo può continuare a circolare, ma hai 30 giorni di tempo per effettuare le riparazioni necessarie e ripetere la revisione.
- La revisione dovrà essere svolta obbligatoriamente presso lo stesso centro che ha emesso l’esito negativo oppure presso la Motorizzazione Civile.
- Sarà necessario ripagare per intero la tariffa ministeriale prevista.
🚫 ESITO “SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE”
In questo caso, il veicolo non può circolare fino a quando non viene riparato e sottoposto a un nuovo controllo.
- Dopo la riparazione, sarà necessario prenotare l’appuntamento per una nuova revisione presso il medesimo centro o presso la Motorizzazione Civile del territorio.
- Solo dopo tale prenotazione si potrà essere autorizzati allo spostamento per effettuare il controllo.
- Anche in questo caso è previsto il pagamento completo della tariffa ministeriale.
Prenotando un appuntamento per rinnovare la revisione scaduta, posso nel frattempo circolare?
Attenzione: la prenotazione della revisione ha validità esclusivamente per lo spostamento diretto dal proprio domicilio al centro revisioni, nel giorno e all’orario indicato nell’appuntamento.
Non può in alcun modo essere usata come giustificativo per circolare liberamente in altri momenti: la revisione scaduta rimane una violazione, anche se è già stata prenotata.
Posso circolare con il timbro di mancata revisione apposto dalle forze dell’ordine se non ho ancora eseguito la revisione?
No, non è consentito circolare liberamente con la revisione scaduta, nemmeno se hai una prenotazione.
La circolazione è ammessa solo nel giorno in cui si commette l’infrazione, esclusivamente per rientrare al proprio domicilio o per raggiungere il centro revisioni più vicino.
Nei giorni successivi, la circolazione è assolutamente vietata, a meno che tu non stia andando a effettuare la revisione e sia in possesso del relativo foglio di prenotazione.
⚠️ Attenzione: se vieni fermato/a con il timbro di sospensione sul libretto e la revisione non è ancora stata eseguita, rischi una sanzione amministrativa da 1.842,00 € a 7.369,00 €, con l’aggiunta del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
Ho eseguito la revisione in ritardo rispetto alla scadenza ordinaria: sono passibile di sanzione?
Eseguire la revisione in ritardo non comporta sanzioni. In ogni caso, la nuova scadenza sarà calcolata a partire dalla data dell’ultima revisione effettuata, indipendentemente dal ritardo.
Posso fare la revisione con il parabrezza incrinato?
Assolutamente no: consigliamo la riparazione immediata, perché circolare con un parabrezza danneggiato è estremamente pericoloso. Oltre a mettere a rischio la visibilità e la sicurezza, si può incorrere in sanzioni fino a 344 euro e, nei casi più gravi, nel ritiro del libretto di circolazione.
Per poter effettuare la revisione del veicolo, è obbligatorio aver installato tutti i sedili?
Sì, secondo l’articolo 80 del Codice della Strada, il veicolo deve essere presentato alla revisione con tutti gli equipaggiamenti di serie regolarmente funzionanti.
Sono obbligato ad effettuare la revisione se il veicolo resta fermo nel box?
La revisione è obbligatoria per qualsiasi veicolo che circoli su strada pubblica.
Se il veicolo resta fermo e custodito in un box o su proprietà privata, non è necessario sottoporlo a revisione.
Al contrario, se è parcheggiato su una strada pubblica, anche se inutilizzato, l’obbligo della revisione rimane valido.
Se sono all’estero con il mio veicolo e la revisione sta per scadere, cosa devo fare?
La revisione di un veicolo con targa italiana non può essere effettuata all’estero. Al rientro in Italia, sarà necessario eseguire la revisione presso il centro privato autorizzato più vicino.
Posso effettuare la revisione con il serbatoio GPL o le bombole a metano scaduti?
No. Se il serbatoio GPL o le bombole del metano sono scaduti, è obbligatorio sostituirli prima di effettuare la revisione.
In alternativa, è possibile eliminare l’impianto di seconda alimentazione, aggiornando di conseguenza la carta di circolazione.
Per quanto riguarda le bombole a metano, la verifica della loro validità è uno dei controlli che il personale tecnico effettua. È quindi necessario presentarsi alla revisione muniti del cartellino “GFBM” che ne certifica la validità.